Ma è vero che il creditore può pignorare anche la fede nuziale a chi si è indebitato con lui? Ecco come stanno le cose.
Chi ha debiti sa bene che i creditori hanno un potente mezzo per rivalersi: il pignoramento. Indebitarsi senza rispettare gli accordi presi, ad esempio, nel momento in cui abbiamo chiesto e ottenuto un prestito significa esporsi al rischio di vedersi pignorare i beni.
Naturalmente il pignoramento non ha luogo dall’oggi al domani. Esiste una procedura legale – vale a dire l’iter di recupero crediti – stabilita dal Codice civile che all’articolo 2740 ricorda al debitore il suo dovere di rispondere «dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».
All’atto pratico il pignoramento non è altro che l’esproprio forzato dei beni mobili o immobili di un debitore insolvente. Appurato questo, il creditore può pignorarci qualsiasi cosa per recuperare quanto gli dobbiamo? Anche la fede nuziale ad esempio? Vediamo come stanno le cose.
Si impone una premessa: quando si parla di pignoramento, non tutti i beni sono uguali davanti alla legge. La normativa distingue infatti tra beni pignorabili e beni non pignorabili. In altre parole ci sono cose che non potranno mai esserci pignorate.
Tanto è vero che prima di procedere al pignoramento l’autorità giudiziaria effettua un controllo preliminare dello stato economico e patrimoniale del debitore, in modo da individuare cosa può essergli pignorato o meno. Per la legge possono essere pignorati beni mobili e immobili, i redditi da stipendio o da pensione, i conti correnti del debitore insolvente.
Teoricamente anche la prima casa potrebbe essere pignorabile. Ma parliamo di un’eventualità remota, che può aver luogo solo al verificarsi di specifiche condizioni e non prima comunque che il debitore abbia avuto la possibilità di restituire i soldi a rate con un piano di rientro. Ci sono limiti anche al pignoramento dello stipendio (non più di un quinto) e della pensione.
Come detto, ci sono poi dei beni impignorabili. Per capire quali siano occorre consultare il Codice di procedura civile che agli articoli 514, 515 e 516 indica ciò che non potrà mai esserci pignorato. Per rispondere alla domanda iniziale: la fede nuziale rientra tra i beni non pignorabili, insieme alle pensioni di invalidità e agli assegni sociali. Stesso discorso per gli oggetti di culto e i beni strumentali inerenti all’esercizio dell’impresa.
Allo stesso modo, i creditori non ci potranno mai pignorare un animale di affezione o da compagnia (meno che meno l’animale a fini terapeutici e di assistenza). Possiamo poi stare tranquilli che almeno qualcosa da indossare ci resterà e non dovremo andare in giro in costume adamitico, visto che anche beni mobili di prima necessità come la biancheria non sono pignorabili.
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